La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il comunicato del 28 marzo, ha reso noto che “Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, ha approvato con modifiche, in esame definitivo, un decreto legislativo recante il Codice dei contratti pubblici, in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78”.
Pare quindi rispettata la tempistica della “milestone” prevista dal PNRR, dell’approvazione ed “entrata in vigore” (formale) entro marzo 2023 del nuovo Codice, mentre l’efficacia (sostanziale) è rinviata al 1° luglio prossimo.
Recita infatti l’art. 229 (“Entrata in vigore”):
- Il codice entra in vigore, con i relativi allegati, il 1° aprile 2023
- Le disposizioni del codice, con i relativi allegati, acquistano efficacia il 1° luglio 2023”.
Si applicano dal 1° aprile 2023 solo le norme sul collegio consultivo tecnico: l’art. 224, comma 1, del nuovo Codice prevede infatti “1. Le disposizioni di cui agli articoli da 215 a 219 si applicano anche ai collegi già costituiti ed operanti alla data di entrata in vigore del codice”.
Vi è tuttavia, nel quadro di un complesso e articolato “regime transitorio”, una serie di disposizioni la cui efficacia è ulteriormente posticipata al 1° gennaio 2024: si tratta delle norme sulla digitalizzazione (esclusi gli strumenti di acquisito aggregati già operativi come sistemi dinamici di acquisizione, aste elettroniche, cataloghi elettronici), trasparenza, norme accesso agli atti, verifica del possesso dei requisiti e altre disposizioni che si ricollegano all’operatività della Banca dati nazionale dei contratti pubblici (art. 225 del nuovo Codice).
Inoltre, fino al 31 dicembre 2023, gli avvisi e i bandi sono pubblicati, ai fini della decorrenza degli effetti di legge, nella GURI e trovano applicazione le disposizioni del DLgs. 50/2016 e del decreto MIMS 2 dicembre 2016 sulla pubblicazione (anche sui quotidiani…) dei bandi e degli avvisi; sempre fino al 31 dicembre 2023 continuano inoltre le pubblicazioni sulla piattaforma del Servizio contratti pubblici del MIMS.
L’art. 226, comma 1 del nuovo Codice stabilisce che il vigente DLgs. 50/2016 è abrogato dal 1° luglio 2023.
Tuttavia, le sue disposizioni continuano ad applicarsi esclusivamente ai “procedimenti in corso”, con ciò intendendosi:
- le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima del 1° luglio 2023;
- b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte;
- per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima del 1 luglio 2023;
- per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima del 1 luglio 2023, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data.