Acquisti soprasoglia: problemi tecnici e normative

E’¨ stata fatta una manifestazione di interesse per Un acquisto soprasoglia (€ 75.000) invitando ditte iscritte al CAT > Sardegna per fare un’offerta per un prodotto.
L’offerta dell’unica ditta che ha risposto non può essere accolta per problemi tecnici puoi consigliarmi cosa si può fare in questi casi? Puoi per cortesia darmi dei riferimenti normativi che ci dicono che strada intraprendere?

RISPOSTA

Caro ……., la circostanza che un’offerta di una Ditta non sia stata accettata dalla Stazione Appaltante per problemi tecnici, non legittima la stessa ad attivare procedure di affidamento diretto anche in considerazione
dell’importo (€ 75.000,00) che, in ogni caso, supera quello previsto dall’art.36, comma 2, lett.a) del Codice dei Contratti.

Pertanto, in casi di questo tipo la soluzione più idonea e ritengo conforme alla norma è quella di rifare la manifestazione d’interesse secondo le modalità indicate dall’art.36, comma 2, lett.b) del D. Lgs.
50/2016 e dando atto, nella determina a contrarre, delle relative motivazioni; Qualcuno ritiene che, anche nelle procedure di cui all’art.36, possa applicarsi l’art.63, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 ai sensi del quale:
“Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata:

a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all’esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell’appalto non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa una relazione alla
Commissione europea, su sua richiesta. Un’offerta non è ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con l’appalto ed è, quindi, manifestamente inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a rispondere alle
esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice e ai requisiti specificati nei documenti di gara. Una domanda di partecipazione non è ritenuta appropriata se l’operatore economico interessato deve o può essere escluso ai sensi dell’articolo 80 o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall’amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 83.

A mio avviso, stante il tenore letterale della norma che fa riferimento alle procedure aperte e ristrette, non credo sia possibile applicare questa disposizione a meno che la stazione appaltante, anche per importi al di sotto della soglia di € 221.000,00 IVA esclusa, non abbia deciso di procedere tramite procedura aperta.

Con riferimento al p.s. ribadisco che “sentirsi autorizzati” ad andare fuori MePA quando una RDO va deserta non è propriamente conforme allo spirito della norma anche perché, paradossalmente, si avrebbe il caso di Ditte che invitate sul Mercato Elettronico non offrono nulla per tutta una serie di motivi, mentre sono pronte a presentare offerta per le procedure extra MePA. Poiché le Pubbliche Amministrazioni, tra cui le Università, sono obbligate
ad utilizzare il Mercato Elettronico per acquisti di beni e servizi importi superiori a 1.000 euro stante il disposto della Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015,n. 208) che ha modificato l’art.1, comma 450 della Legge Finanziaria 2007, la deroga all’utilizzo del Mepa (anche quando una RDO va deserta) deve sempre essere motivata in maniera adeguata.

Ritengo che una soluzione agli inconvenienti di RDO deserte possa essere quella di optare per una Manifestazione d’Interesse aperta a tutte le aziende operanti sul Mercato Elettronico per la categoria merceologica di riferimento e invitare, quindi, sul MePa solo le aziende che hanno risposto. Solo in caso di ulteriore non risposta da parte del mercato si potrebbe andare fuori Mepa chiedendo dei preventivi possibilmente ad aziende diverse rispetto a quelle invitate sullo stesso.

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