INFORMATIVA fiscale del 15 luglio 2018

INFORMATIVA fiscale del 15 luglio 2018

Il DECRETO-LEGGE 12 luglio 2018, n. 87 “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese” è stato pubblicato in GU n.161 del 13-7-2018. In applicazione di quanto disposto dall’art. 15 “ Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge”.

Pertanto le disposizioni previste sono entrate in vigore dal 14 luglio 2018.

Il provvedimento contiene disposizioni che riguardano anche gli Enti Pubblici e le Università.

IN PARTICOLARE:

Art. 12 Split payment

  1. “All’articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 1-quinquies è aggiunto il seguente: «1-sexies. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle prestazioni di servizi rese ai soggetti di cui ai commi 1, 1-bis e 1-quinquies, i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.»”.
  2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle operazioni per le quali e’ emessa fattura successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

INTANTO SI RICORDA CHE:

la legge n. 190/2014 (legge di stabilità anno 2015) istituendo l’art. 17ter del DPR 633/72 (normativa IVA) ha previsto l’istituto dello split payment. Ovvero a decorrere dal 1/1/2015 la PA, comprese le Università, che ricevono le fatture per acquisto di beni o servizi dai soggetti passivi d’imposta, in sede di pagamento sono obbligate a versare l’IVA non al soggetto passivo d’imposta ma direttamente all’ERARIO. La stessa legge n. 190/2014 escludeva dall’applicazione dello split payment i soggetti passivi i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta.

Il DL 50/2017 ha esteso l’istituto dello split payment, dal 1/7/2017, anche soggetti passivi d’imposta i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto, che emettono fattura elettronica nei confronti della PA.

Lo stesso DL 50/2017 ha previsto che la scadenza di applicazione dell’istituto dello split payment per tutti i soggetti passivi d’imposta è il 30 giugno 2020.

Il DM 55/2013 a decorrere dal 31 marzo 2015 ha esteso a tutta la PA, Enti

Pubblici, comprese le Università la fattura elettronica.

AGGIORNAMENTO:

A seguito della entrata in vigore del DL 87/2018, a decorrere dalle fatture emesse dal 14 luglio 2018 dai soggetti passivi d’imposta i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nei confronti della PA, comprese le Università, non dovranno essere sottoposte allo split payment.

DI CONSEGUENZA:

Le fatture elettroniche emesse dai professionisti nei confronti della PA dal 14 luglio 2018 (DATA FATTURA) in poi non dovranno più riportare la “S” dello split payment e di conseguenza la PA dovrà, in sede di pagamento, versare l’IVA all’emittente della fattura;

Le fatture elettroniche emesse dai professionisti nei confronti della PA fino al 13 luglio 2018 (DATA FATTURA) dovranno riportare la “S” dello split payment e di conseguenza la PA dovrà, in sede di pagamento, dovrà versare l’IVA all’Erario;

SPECIFICITA’:

E’ importante per l’applicazione o meno di quanto disposto dall’art. 12 del DL 87/2018 della DATA DI EMISSIONE della fattura (art. 21 DPR 633/72), senza tenere in considerazione della:

Data competenza della prestazione;

Data trasmissione al SISTEMA DI INTERSCAMBIO della fattura elettronica; Data di pagamento della fattura da parte della PA.

PUNTI DI MAGGIOR RILEVANZA DELLA FATTURA ELETTRONICA:

OCCORRE OVVIAMENTE CHE:

Per tutti i contratti, buoni d’ordine e lettere d’incarico che si andranno a sottoscrivere dal 14 luglio 2018 in poi con i soggetti i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto, si riscontri la novità introdotta dall’art. 12 del DL 87/2018;

Per tutti i contratti, buoni d’ordine e lettere d’incarico attualmente in corso con i soggetti i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta

sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto e le cui prestazioni saranno fatturate dal 14 luglio 2018 si ritiene opportuno suggerire di comunicare , per iscritto (pec), agli stessi che le prestazioni dovranno essere assoggettate a quanto disposto dall’art. 12 del DL 87/2018.

Bari, 15 luglio 2018

Corrado Coppolecchia

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