Il Consiglio di Stato riconosce la possibilità di non aderire alle convenzioni Consip se la stazione appaltante risparmia appaltando in autonomia:
L’impresa ricorrente aveva impugnato al Tar Lazio la scelta del ministero appaltante di non aderire alla convenzione Consip sul servizio integrato di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Il ministero non aveva aderito alla convenzione Consip, che di norma è obbligatoria per tutte le amministrazioni pubbliche. La scelta del ministero è stata ritenuta legittima e giustificata dal Consiglio di Stato perché il ministero ha dimostrato di aver acquisito regolarmente il servizio per proprio conto, spuntando condizioni economiche più favorevoli di quelle indicate dalla Consip. Il risparmio rispetto agli importi definiti dalla Consip è condizione sufficiente, nell’attuale ordinamento giuridico, per non acquisire il servizio, la fornitura o il lavoro, tramite una convenzione Consip.
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