Silenzio-assenso: casellario giudiziale entro 30 giorni

Gentile dr. Quarta,

su consiglio di una mia collega che ha seguito il corso da lei tenuto oggi, le scrivo per chiederle se può indicarmi la legge che prevede un silenzio-assenso nel caso in cui una richiesta di casellario giudiziale non venga evasa dal tribunale entro 30 giorni. Ho provato a cercare sul web ma per il silenzio-assenso viene fatta menzione solo nel caso di richiesta DURC.

La ringrazio dell’attenzione e della cortese risposta.

 

RISPOSTA

Gent.mo Dott…………, l’istituto del silenzio assenso rappresenta uno strumento efficace di semplificazione dell’attività amministrativa, in quanto la logica che lo presiede è quella di fornire un rimedio al comportamento inerte della pubblica amministrazione. Il silenzio assenso è configurato all’art. 20, L. n. 241/1990 come istituto generale, applicabile cioè non più ad una tassativa elencazione di procedimenti, bensì a tutti i procedimenti ad istanza di parte, (esclusi quelli disciplinati dall’art. 19 “Segnalazione certificata di inizio attività”), finalizzati al rilascio di provvedimenti amministrativi. Per questi casi «il silenzio dell’amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda», se la stessa amministrazione non comunica all’interessato, nel termine indicato dall’art. 2, commi 2 e 3, il provvedimento di diniego ovvero se, entro 30 giorni dalla presentazione dall’istanza, non indice una conferenza di servizi.

La LEGGE 7 agosto 2015, n. 124 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” c.d. Legge Madia (G.U. n. 187 del 13 agosto 2015) ha previsto, all’art.3, un’ulteriore ipotesi di silenzio assenso che opera esclusivamente nel rapporto tra diverse amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici. In questo caso il silenzio corrisponde ad un atto interno ad un procedimento (invece che a un provvedimento definitivo). Il nuovo articolo 17-bis della Legge 241/90 (introdotto dall’art.3 della Legge Madia), infatti, trova applicazione nelle ipotesi in cui per l’adozione di provvedimenti sia normativi (generalmente regolamenti o statuti) sia amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche sia prevista l’acquisizione di assensi, concerti o nulla osta di competenza di altre amministrazioni pubbliche o di gestori di beni e servizi pubblici In tali casi, questi sono tenuti a comunicare le rispettive decisioni all’amministrazione proponente entro il termine di 30 giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento, che deve essere corredato dalla relativa documentazione (comma 1).

Il termine può essere interrotto qualora l’amministrazione che deve rendere il proprio assenso:
a) faccia presenti esigenze istruttorie;
b) presenti richieste di modifica, motivate e formulate in modo puntuale
entro il termine stesso.

In tal caso, l’assenso è reso nei successivi 30 giorni dalla ricezione degli elementi istruttori o dello schema di provvedimento. Non sono ammesse ulteriori interruzioni di termini. La formazione del silenzio-assenso è prevista nel successivo comma 2, ai sensi del quale, decorsi inutilmente i termini stabiliti dal comma 1, l’assenso, il concerto o il nulla osta s’intende acquisito. In caso di mancato accordo tra le amministrazioni coinvolte, il Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, decide sulle modifiche da apportare allo schema di provvedimento La richiamata norma della legge di riforma al comma 3, esplicita che la regola si applica anche ai casi in cui è prevista l’acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni
preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l’adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche. In tali casi, si prevede unicamente un termine più ampio per l’espressione dell’assenso, concerto o nulla osta, che è di 90 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell’amministrazione procedente. Decorsi i suddetti termini senza che sia stato comunicato l’assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito. Si fa presente, sul punto, che la norma non fa invece riferimento alle amministrazioni preposte alla tutela della pubblica incolumità, che l’ordinamento vigente generalmente equipara a quelle richiamate, in considerazione della particolare rilevanza degli interessi di cui sono portatrici. Il comma 4 esclude, infine, l’applicabilità dell’istituto del silenzio assenso previsto dall’articolo in esame, nei casi in cui disposizioni del diritto dell’’Unione europea richiedano l’adozione di provvedimenti espressi.
Rappresento, infine, con specifico riferimento alla normativa antimafia che con il decreto legislativo 153/2014, tra gli altri, sono state dettate misure di semplificazione delle procedure per il rilascio delle certificazioni antimafia.

E’ stato ridotto, ad esempio da 45 a 30 giorni il termine entro cui le Pubbliche amministrazioni possono stipulare i contratti. Entro questo termine i Prefetti dovranno rilasciare le comunicazioni antimafia, con la possibilità di effettuare dei controlli anche in seguito.

Qualora le Prefetture non siano state in grado di emanare tempestivamente la certificazione, il contratto potrà in ogni caso essere stipulato.
Nell’eventualità che dai controlli effettuati ex post emergano situazioni ostative, il contratto potrà essere risolto. Nei casi di urgenza, la stazione appaltante potrà procedere subito alla stipula del contratto. Da quanto sopra evidenziato, dal combinato disposto delle norme citate, nell’ipotesi di richiesta al Tribunale del certificato del casellario giudiziale da parte della Pubblica Amministrazione, se sono decorsi trenta giorni senza che il predetto certificato sia stato rilasciato, si forma il silenzio assenso e si potrà procedere alla sottoscrizione del contratto (fermo restando l’acquisizione delle altre certificazioni inerenti l’assenza delle cause di esclusione dalle procedure di gara previste
dall’art.80 del D. Lgs. 50/2016).

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